Art. 1
In vigore dal 28 set 2018
La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, si basa sul testo accluso alla presente decisione.
Le modifiche di minore entità delle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'.
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