Art. 1

In vigore dal 25 set 2018
1.   La deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Francia per le famiglie di biocidi di cui al paragrafo 2 è giustificata per i motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica alle famiglie di biocidi identificate dai seguenti numeri di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi: BC-WK024516-27; BC-DQ024492-36; BC-EU013041-45.
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