Art. 1
In vigore dal 25 set 2018
1. La deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Francia per le famiglie di biocidi di cui al paragrafo 2 è giustificata per i motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica alle famiglie di biocidi identificate dai seguenti numeri di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:
BC-WK024516-27;
BC-DQ024492-36;
BC-EU013041-45.
Storico versioni
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