Art. 27

Diritto del membro del personale di essere ascoltato

In vigore dal 6 set 2018
Diritto del membro del personale di essere ascoltato Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, prima di consultare l'istanza, l'autorità che ha il potere di nomina o, se del caso, l'ordinatore responsabile danno al membro del personale la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. Conformemente all', paragrafo 2, lettera e), il segretariato permanente verifica, dopo la presentazione del caso, che la persona interessata sia stata regolarmente ascoltata.
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