Art. 4

Termine per la trasmissione delle relazioni annuali

In vigore dal 24 ago 2018
Termine per la trasmissione delle relazioni annuali Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono le relazioni annuali sull'esecuzione dei piani di lavoro per la raccolta di dati, relativi all'anno precedente.
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