Art. 3
Compilazione della relazione annuale
In vigore dal 24 ago 2018
Compilazione della relazione annuale
1. Per compilare la relazione annuale, gli Stati membri trasferiscono dapprima le informazioni sulla programmazione della raccolta di dati dai loro piani di lavoro adottati a ogni tabella e riquadro corrispondente della relazione annuale, come indicato nell'allegato I. Successivamente compilano le altre colonne, evidenziate in grigio nell'allegato, che si riferiscono unicamente all'elaborazione della relazione.
2. Durante la compilazione della relazione annuale, gli Stati membri non correggono nessuno dei valori nelle tabelle o nei riquadri, derivanti dai propri piani di lavoro accettati, fatta eccezione per:
a)
tabelle 1H, 2 A, 3 A, 3B, per le quali vengono trasmesse le seguenti informazioni supplementari, conformemente all'allegato I della presente decisione:
1)
per determinare l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, in conformità del capo III, punto 3, lettera c), del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri aggiungono una riga sulla raccolta di dati per il contenuto dello stomaco nella tabella 1H;
2)
per specificare le variabili dell'attività di pesca, ai sensi del capo III, punto 4 e della tabella 4 del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano due nuove colonne nella tabella 2 A;
3)
per comunicare il raggruppamento delle variabili economiche per la flotta, ai sensi del capo III, punto 5 del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano una nuova colonna nella tabella 3 A;
4)
per specificare il tipo di soglia per la mancata raccolta di dati per il settore dell'acquacoltura, ai sensi del capo V, punto 5, del programma pluriennale dell'Unione, gli Stati membri compilano una nuova colonna nella tabella 3B;
b)
le tabelle 5 A, 5B e 7B, per le quali gli Stati membri segnalano nelle relazioni annuali i miglioramenti o le modifiche apportati alle informazioni contenute nelle corrispondenti tabelle dei piani di lavoro nazionali.
c)
La comunicazione sulle seguenti variabili, per le quali gli Stati membri forniscono ulteriori informazioni concernenti:
1)
l'impatto delle attività di pesca sugli habitat marini, ai sensi del capo III, punto 3, lettera b), del programma pluriennale dell'Unione, segnalando il livello dell'attività di pesca in base ai dati VMS/del giornale di bordo o di altre fonti, nella tabella 2 A;
2)
l'intensità di campionamento per le variabili biologiche, ai sensi del capo III, punto 2, lettera a), punti i), ii) e iii), del programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1C;
3)
le attività di pesca ricreativa, ai sensi del capo III, punto 2, lettera a), punto iv), del programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1D;
4)
le catture accessorie accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci, ai sensi del capo III, punto 3, lettera a), del programma pluriennale dell'Unione, nel riquadro 1F;
5)
il quadro di garanzia della qualità dei dati biologici, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701, nel riquadro 5 A;
6)
il quadro di garanzia della qualità dei dati economici e sociali, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2016/1701, nel riquadro 5B.
3. Nella compilazione della relazione annuale non sono necessarie informazioni supplementari in relazione alle seguenti tabelle dei piani di lavoro nazionali:
a)
tabella 1B, sulla pianificazione del campionamento per le variabili biologiche;
b)
tabella 4B, sulla descrizione della base di campionamento dei dati biologici; e
c)
tabella 4D, sui luoghi di sbarco.
Storico versioni
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