Art. 3
Comunicazione di informazioni sulle importazioni
In vigore dal 21 ago 2018
Comunicazione di informazioni sulle importazioni
Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo al numero di spedizioni di legno specificato importate, nel corso del medesimo anno, in conformità alla presente decisione.
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