Art. 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In vigore dal 21 ago 2018
Autorizzazione a prevedere una deroga In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di Fraxinus L. originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato («legno specificato») che, prima del suo spostamento al di fuori degli Stati Uniti d'America, soddisfi le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.
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