Art. 2
In vigore dal 10 ago 2018
Le informazioni di cui all'allegato I sono dapprima trasmesse per l'anno di riferimento 2017, salvo indicazione contraria in tale allegato. Per tale anno di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 giugno 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato I sono trasmesse ogni anno, entro 9 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse per la prima volta per gli anni di riferimento 2017 e 2018. Per tali anni di riferimento, le informazioni sono trasmesse al più tardi entro il 30 settembre 2019. Per i successivi anni di riferimento, le informazioni di cui all'allegato II sono trasmesse ogni tre anni, entro 9 mesi dalla fine dell'ultimo di tali anni di riferimento.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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