Art. 1
In vigore dal 10 ago 2018
Per le installazioni di cui ai capi II, III e IV della direttiva 2010/75/UE, ad eccezione degli impianti d'incenerimento dei rifiuti e degli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato I utilizzando il formato stabilito in tale allegato, per ciascuna installazione interessata.
Per gli impianti d'incenerimento dei rifiuti e gli impianti di co-incenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora e per le installazioni disciplinate dal capo V della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui all'allegato II, utilizzando il formato stabilito in tale allegato.
Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I e II avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica armonizzato messo a disposizione dalla Commissione.
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