Art. 2
In vigore dal 13 lug 2018
1. La presente decisione è soggetta all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno dopo la ricezione dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 (5).
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