Art. 1
In vigore dal 13 lug 2018
L'atto elettorale è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti come rappresentanti dei cittadini dell'Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.
2. Gli Stati membri possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.»;
2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
1. Gli Stati membri possono prevedere una soglia minima per l'attribuzione dei seggi. A livello nazionale, tale soglia non può essere superiore al 5 % dei voti validamente espressi.
2. Gli Stati membri in cui si utilizza lo scrutinio di lista prevedono una soglia minima per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni elettorali che comprendono più di 35 seggi. Tale soglia non è inferiore al 2 % né superiore al 5 % dei voti validamente espressi nella circoscrizione di cui trattasi, anche nel caso di uno Stato membro con collegio unico nazionale.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 2 al più tardi per le elezioni del Parlamento europeo successive alle prime elezioni che si tengono dopo l'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio (*1).
(*1) Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1).»;"
3)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 3 bis
Qualora le disposizioni nazionali prevedano un termine per la presentazione delle candidature per l'elezione al Parlamento europeo, tale termine è di almeno tre settimane prima della data fissata dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, per tenere le elezioni del Parlamento europeo.
Articolo 3 ter
Gli Stati membri possono consentire l'apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.»;
4)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 bis
Gli Stati membri possono prevedere la possibilità del voto anticipato, per corrispondenza, elettronico e via Internet per le elezioni del Parlamento europeo. In tal caso, adottano misure adeguate per garantire, in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati personali conformemente al diritto dell'Unione applicabile.»;
5)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il doppio voto alle elezioni del Parlamento europeo sia oggetto di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.»;
6)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 9 bis
Conformemente alle rispettive procedure elettorali nazionali, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per permettere ai propri cittadini residenti in paesi terzi di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
Articolo 9 ter
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità di contatto responsabile dello scambio di dati concernenti gli elettori e i candidati con le sue omologhe degli altri Stati membri.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative all'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e alla presentazione delle candidature, l'autorità di cui al paragrafo 1 comincia a trasmettere alle sue omologhe, conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati personali, al più tardi sei settimane prima del giorno iniziale del periodo elettorale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, i dati indicati nella direttiva 93/109/CE del Consiglio (*2) riguardo ai cittadini dell'Unione che sono stati iscritti nelle liste elettorali o che si candidano in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
(*2) Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34).»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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