Art. 8

In vigore dal 10 lug 2018
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. 2.   La Spagna deve mantenere informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso di cui agli . La Spagna deve presentare immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:115:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo