Art. 6
In vigore dal 10 lug 2018
1. La Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nel contesto delle misure di cui agli .
2. L'importo dell'aiuto di Stato di cui all', secondo comma, può essere ulteriormente ridotto deducendo l'imposta pagata sull'aiuto ricevuto, a condizione che il beneficiario non possa beneficiare di un'ulteriore detrazione fiscale come indicato al punto 50 della comunicazione sul recupero.
3. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui tali importi sono divenuti disponibili per il beneficiario, fino alla data del suo effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. La Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto di cui agli con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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