Art. 4

Modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013

In vigore dal 30 mag 2018
Modifica del regolamento (UE) n. 1257/2013 All’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1257/2013, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ogni relazione riguarda un periodo di tre anni ed è trasmessa per via elettronica alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La prima relazione elettronica riguarda il periodo triennale che ha inizio alla data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1. Quando uno Stato membro autorizza il riciclaggio di una nave in impianti di riciclaggio delle navi figuranti nell’elenco europeo prima della data di applicazione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 26, la prima relazione elettronica degli Stati membri copre anche il periodo compreso tra la data di tale autorizzazione e la data di applicazione del presente regolamento. La Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.».
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