Art. 1

Modifiche della direttiva 2009/31/CE

In vigore dal 30 mag 2018
Modifiche della direttiva 2009/31/CE La direttiva 2009/31/CE è così modificata: 1) all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione.»; 2) l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Modifiche degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 bis per modificare gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Tale adeguamento non può causare un abbassamento del livello della sicurezza previsto dai criteri di cui all’allegato I o un indebolimento dei principi in materia di monitoraggio di cui all’allegato II.»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 29 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*1). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*1)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 4) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. (*2)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13)." (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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