Art. 4
Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo, il comitato e la Commissione
In vigore dal 16 mag 2018
Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo, il comitato e la Commissione
1. Ai fini dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
a)
presentare una richiesta di parere del comitato su quanto segue:
i)
un progetto di decisione dell'autorità di controllo competente riguardante misure elencate all'articolo 64, paragrafo 1;
ii)
una questione di applicazione generale;
iii)
una questione che produce effetti in più di uno Stato membro;
b)
comunicare un progetto di parere del comitato;
c)
comunicazione relativa alla richiesta e in particolare al progetto di parere del comitato;
d)
comunicare un parere definitivo del comitato;
e)
comunicare l'intenzione di seguire o di non seguire il parere del comitato e, se del caso, di modificare il progetto di decisione e di comunicare il progetto di decisione modificato.
2. Ai fini dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
a)
presentare una richiesta di decisione vincolante del comitato se:
i)
un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila e quest'ultima ha rigettato tale obiezione pertinente e motivata ritenendola non pertinente o non motivata a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
ii)
vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale;
iii)
un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;
iv)
un'autorità di controllo competente non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;
b)
comunicare un progetto di decisione vincolante del comitato;
c)
comunicazione relativa alla richiesta e in particolare alla decisione vincolante del comitato;
d)
comunicare la decisione vincolante adottata dal comitato;
e)
comunicare che un'autorità di controllo ha notificato rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato la decisione definitiva e la data della notifica.
3. Ai fini dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
a)
comunicazione delle misure provvisorie e della motivazione della loro adozione;
b)
presentare una richiesta di parere d'urgenza o di decisione d'urgenza del comitato;
c)
comunicare un progetto di parere o un progetto di decisione del comitato;
d)
comunicazione relativa alla richiesta e in particolare al progetto di parere o al progetto di decisione del comitato;
e)
comunicare il parere definitivo o la decisione definitiva del comitato;
f)
comunicare l'intenzione di seguire o di non seguire il parere del comitato e, se del caso, di modificare il progetto di decisione;
g)
comunicare che un'autorità di controllo ha notificato la decisione alle parti interessate.
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