Art. 4

Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo, il comitato e la Commissione

In vigore dal 16 mag 2018
Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo, il comitato e la Commissione 1.   Ai fini dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale: a) presentare una richiesta di parere del comitato su quanto segue: i) un progetto di decisione dell'autorità di controllo competente riguardante misure elencate all'articolo 64, paragrafo 1; ii) una questione di applicazione generale; iii) una questione che produce effetti in più di uno Stato membro; b) comunicare un progetto di parere del comitato; c) comunicazione relativa alla richiesta e in particolare al progetto di parere del comitato; d) comunicare un parere definitivo del comitato; e) comunicare l'intenzione di seguire o di non seguire il parere del comitato e, se del caso, di modificare il progetto di decisione e di comunicare il progetto di decisione modificato. 2.   Ai fini dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale: a) presentare una richiesta di decisione vincolante del comitato se: i) un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila e quest'ultima ha rigettato tale obiezione pertinente e motivata ritenendola non pertinente o non motivata a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; ii) vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale; iii) un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679; iv) un'autorità di controllo competente non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679; b) comunicare un progetto di decisione vincolante del comitato; c) comunicazione relativa alla richiesta e in particolare alla decisione vincolante del comitato; d) comunicare la decisione vincolante adottata dal comitato; e) comunicare che un'autorità di controllo ha notificato rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato la decisione definitiva e la data della notifica. 3.   Ai fini dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale: a) comunicazione delle misure provvisorie e della motivazione della loro adozione; b) presentare una richiesta di parere d'urgenza o di decisione d'urgenza del comitato; c) comunicare un progetto di parere o un progetto di decisione del comitato; d) comunicazione relativa alla richiesta e in particolare al progetto di parere o al progetto di decisione del comitato; e) comunicare il parere definitivo o la decisione definitiva del comitato; f) comunicare l'intenzione di seguire o di non seguire il parere del comitato e, se del caso, di modificare il progetto di decisione; g) comunicare che un'autorità di controllo ha notificato la decisione alle parti interessate.
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