Art. 3
Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo
In vigore dal 16 mag 2018
Cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo
1. Ai fini dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
a)
avvio di una consultazione volta a determinare l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate per un determinato trattamento transfrontaliero;
b)
comunicazione dell'intenzione di partecipare a una consultazione di cui alla lettera a);
c)
comunicazione dell'intenzione di trattare un caso a livello locale;
d)
comunicazione dell'intenzione dell'autorità di controllo capofila di trattare o di non trattare il caso.
2. Ai fini dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
a)
comunicazione e avvio di una consultazione su un progetto di decisione;
b)
comunicazione e avvio di una consultazione su un progetto di decisione riveduto;
c)
comunicazione dell'intenzione di partecipare alla consultazione di cui alle lettere a) e b), compresa la comunicazione delle obiezioni pertinenti e motivate;
d)
comunicazione di una decisione adottata.
3. Ai fini dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
a)
chiedere assistenza reciproca, sotto forma di informazioni e/o misure di controllo, a un'altra autorità di controllo;
b)
rispondere ad una richiesta di assistenza reciproca, compresa l'accettazione, oppure, in casi eccezionali, il rifiuto di dare seguito alla richiesta;
c)
comunicazioni relative ai progressi e all'esito delle misure adottate per rispondere alla richiesta;
d)
comunicazione di eventuali considerazioni in materia di costi.
4. Ai fini dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/679 l'IMI prevede, in particolare, la seguente funzionalità tecnica fondamentale:
a)
invito a partecipare ad operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte;
b)
comunicazione della richiesta di partecipare o di non partecipare all'operazione congiunta;
c)
comunicazione dell'accordo a condurre un'operazione congiunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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