Art. 5
In vigore dal 15 mar 2018
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto figurante nella tabella 4 in appresso.
Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 4 in appresso.
Tabella 4
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza
C169
Pelago MFG oy
Tyynenmerenkatu 6 L3,
FI-00220 Helsinki, Finlandia
23.9.2016
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2018:477:oj#art-5