Art. 5

In vigore dal 15 mar 2018
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell' del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto figurante nella tabella 4 in appresso. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso a partire dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere. Tale data figura nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 4 in appresso. Tabella 4 Soggetto per il quale la sospensione è revocata Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza C169 Pelago MFG oy Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia 23.9.2016
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Art. 5 Decisione (UE) 2018/477 — Testo vigente | Portale Normativo