Art. 2
In vigore dal 15 mar 2018
I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 1 in appresso.
Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.
I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica di tali dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 1
Soggetti esentati
Codice addizionale TARIC
Nome
Indirizzo
Data di decorrenza
C003
Interbike Spółka z o.o.
ul. Śląska 6/5,
PL-42-200 Częstochowa, Polonia
18.12.2014
C102
Uno Bike B.V.
Bovendijk 213,
NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi
24.11.2015
C128
Slavomir Sladek Velosprint S
Trnavská 40,
SK-949 01 Nitra, Repubblica slovacca
14.4.2016
Storico versioni
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