Art. 2

In vigore dal 15 mar 2018
I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (8), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. A norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza» della tabella 1 in appresso. Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo. I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica di tali dati, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione. Tabella 1 Soggetti esentati Codice addizionale TARIC Nome Indirizzo Data di decorrenza C003 Interbike Spółka z o.o. ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia 18.12.2014 C102 Uno Bike B.V. Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi 24.11.2015 C128 Slavomir Sladek Velosprint S Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Repubblica slovacca 14.4.2016
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