Art. 3
Composizione
In vigore dal 13 mar 2018
Composizione
1. Il gruppo è composto da:
—
un rappresentante di ciascuno Stato membro;
—
sei rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro;
—
un rappresentante di ciascuna agenzia dell'UE nel settore dell'occupazione e degli affari sociali.
2. I membri nominano i propri rappresentanti ad alto livello e sono responsabili di garantire un loro elevato livello di competenza.
3. I rappresentanti sono nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Essi possono farsi accompagnare da esperti.
4. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere della Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione), non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che presentano le dimissioni, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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