Art. 3 · Composizione

Art. 3

Composizione

In vigore dal 13 mar 2018
Composizione 1.   Il gruppo è composto da: — un rappresentante di ciascuno Stato membro; — sei rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che rappresentano su base paritetica i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro; — un rappresentante di ciascuna agenzia dell'UE nel settore dell'occupazione e degli affari sociali. 2.   I membri nominano i propri rappresentanti ad alto livello e sono responsabili di garantire un loro elevato livello di competenza. 3.   I rappresentanti sono nominati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Essi possono farsi accompagnare da esperti. 4.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo di esperti e che, secondo il parere della Commissione (DG Occupazione, affari sociali e inclusione), non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che presentano le dimissioni, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del mandato.
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