Art. 2
In vigore dal 22 gen 2018
Le posizioni che devono essere adottate dall'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo per quanto riguarda la modifica degli allegati dell'accordo diversi dall'allegato I (Servizi concordati e rotte specificate) e dall'allegato IV (Disposizioni transitorie), sono stabilite dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio.
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