Art. 1

In vigore dal 22 gen 2018
1.   L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è approvato a nome dell'Unione (4). 2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a consegnare al Regno del Marocco le note diplomatiche previste dall'articolo 30 dell'accordo (5) e a effettuare la notifica seguente: «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.»
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