Art. 1
Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE
In vigore dal 5 gen 2018
Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE
La decisione di esecuzione 2014/156/UE è così modificata:
1.
Il titolo è sostituito dal seguente:
«
Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mediterraneo.»
2.
L' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto e definizioni
(1) La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di:
a)
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
b)
pesce spada nel Mediterraneo;
c)
tonno bianco nel Mediterraneo;
d)
sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale e meridionale; e
e)
nasello europeo e gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia.
(2) L'Atlantico orientale, il Mediterraneo, il Mar Adriatico settentrionale e il Mar Adriatico meridionale vengono di seguito denominati “le zone interessate”.
(3) Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
“Adriatico settentrionale” e “Adriatico meridionale”, le sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
b)
“Stretto di Sicilia” le GSA 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
c)
“Mediterraneo”, le sottozone 37.1, 37.2 e 37.3 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
d)
“Atlantico orientale” le sottozone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VII, VIII, IX e X quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e la divisione FAO 34.1.2.
(*1) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44)."
(*2) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).»
"
3.
All', il paragrafo 2 è soppresso;
4.
All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all', a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 2 del presente articolo, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio “molto alto”.»
5.
L'articolo 12 è così modificato:
a)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell'anno successivo.»
b)
Il paragrafo 4 è soppresso.
6.
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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