Art. 1 · Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE

In vigore dal 5 gen 2018
Modifiche della decisione di esecuzione 2014/156/UE La decisione di esecuzione 2014/156/UE è così modificata: 1. Il titolo è sostituito dal seguente: « Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mediterraneo.» 2. L' è sostituito dal seguente: « Oggetto e definizioni (1)   La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di: a) tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; b) pesce spada nel Mediterraneo; c) tonno bianco nel Mediterraneo; d) sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale e meridionale; e e) nasello europeo e gambero rosa in acque profonde nello Stretto di Sicilia. (2)   L'Atlantico orientale, il Mediterraneo, il Mar Adriatico settentrionale e il Mar Adriatico meridionale vengono di seguito denominati “le zone interessate”. (3)   Ai fini della presente decisione si intende per: a) “Adriatico settentrionale” e “Adriatico meridionale”, le sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); b) “Stretto di Sicilia” le GSA 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; c) “Mediterraneo”, le sottozone 37.1, 37.2 e 37.3 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); d) “Atlantico orientale” le sottozone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VII, VIII, IX e X quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e la divisione FAO 34.1.2. (*1)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44)." (*2)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).» " 3. All', il paragrafo 2 è soppresso; 4. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nella o nelle zone di cui all', a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell'articolo 9, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, e del paragrafo 2 del presente articolo, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio “molto alto”.» 5. L'articolo 12 è così modificato: a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA il 15 settembre e sono aggiornate il 31 gennaio dell'anno successivo.» b) Il paragrafo 4 è soppresso. 6. Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.
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