Art. 3
In vigore dal 18 dic 2017
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 1 878 120,05 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude una convenzione di sovvenzione con l'FRS per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le regole relative alle sovvenzioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'accordo dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di sovvenzione di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di sovvenzione.
Storico versioni
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