Art. 1
In vigore dal 18 dic 2017
1. Conformemente alla strategia dell'UE contro la proliferazione della armi di distruzione di massa («strategia»), il cui obiettivo è sostenere, attuare e rafforzare gli accordi e i trattati multilaterali esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, l'Unione continua a sostenere l'universalizzazione, la piena attuazione e il rafforzamento del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice»).
2. Le attività a sostegno del codice, corrispondenti a misure in linea con la strategia, consistono in seminari regionali e subregionali, conferenze, visite di esperti e attività di ricerca, informazione e comunicazione, nonché eventi collaterali a margine di conferenze internazionali.
3. Le attività mirano a:
a)
promuovere l'adesione al codice da parte di un numero sempre maggiore di Stati, puntando in definitiva all'universalità dello stesso;
b)
sostenere la piena attuazione del codice;
c)
promuovere il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di contribuire a rafforzare la fiducia e la trasparenza, a incoraggiare alla moderazione e a generare maggiore stabilità e sicurezza per tutti;
d)
aumentare la visibilità del codice e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle minacce e i rischi legati alla proliferazione dei missili balistici;
e)
esaminare, in particolare attraverso studi accademici, le possibilità di rafforzare il codice e di promuovere la cooperazione tra il codice e altri pertinenti strumenti multilaterali, quali il regime di non proliferazione nel settore missilistico, la UNSCR 1540 (2004) e il registro delle Nazioni Unite degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico.
4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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