Art. 5

Prescrizioni relative all'immagazzinamento dei frutti specificati

In vigore dal 15 dic 2017
Prescrizioni relative all'immagazzinamento dei frutti specificati 1.   Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in un deposito riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trova il deposito. 2.   I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente. 3.   I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.
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