Art. 5
Prescrizioni relative all'immagazzinamento dei frutti specificati
In vigore dal 15 dic 2017
Prescrizioni relative all'immagazzinamento dei frutti specificati
1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in un deposito riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trova il deposito.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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