Art. 4

Prescrizioni relative alla trasformazione industriale dei frutti specificati

In vigore dal 15 dic 2017
Prescrizioni relative alla trasformazione industriale dei frutti specificati 1.   I frutti specificati sono trasformati in impianti situati in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati. Gli impianti devono essere ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trovano. 2.   I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati, situata all'interno dello Stato membro in cui tali frutti sono stati trasformati. 3.   I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante qualsiasi metodo tecnicamente giustificato, approvato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui sono stati trasformati i frutti specificati e sotto il controllo di detto organismo ufficiale, in modo da impedire ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati. 4.   I trasformatori tengono per almeno tre anni un registro dei frutti specificati trasformati e lo mettono, su richiesta, a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avviene la trasformazione. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati ricevuti e i volumi e altre informazioni dettagliate relativi all'uso o alla distruzione dei rifiuti e dei sottoprodotti.
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