Art. 2

In vigore dal 27 nov 2017
La denominazione della polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio autorizzati dalla presente decisione nell'etichettatura dei prodotti alimentari è «2′-fucosillattosio» per la polvere e per il concentrato liquido.
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Art. 2 Decisione (UE) 2017/2201 — Testo vigente | Portale Normativo