Art. 1

In vigore dal 27 nov 2017
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 609/2013, la polvere e il concentrato liquido di 2′-fucosillattosio quali specificati nell'allegato I della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e al livello massimo di cui all'allegato II della presente decisione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2017/2201 — Testo vigente | Portale Normativo