Art. 1

In vigore dal 21 nov 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 è così modificata: 1) è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis 1.   L'importazione nell'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi da paesi terzi è vietata. 2.   Lo spostamento verso l'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi originari della Norvegia è vietato. 3.   La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone elencate nell'allegato sono vietati.»; 2) all'articolo 4, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»; 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2017:2181:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo