Art. 1
In vigore dal 21 nov 2017
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 è così modificata:
1)
è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
1. L'importazione nell'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi da paesi terzi è vietata.
2. Lo spostamento verso l'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi originari della Norvegia è vietato.
3. La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone elencate nell'allegato sono vietati.»;
2)
all'articolo 4, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
3)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2017:2181:oj#art-1