Art. 3
In vigore dal 20 nov 2017
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo (1), in conformità dell’articolo 385 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia, ma solo nella misura in cui riguardino materie di competenza dell’Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a)
titolo I;
b)
titolo II: ;
c)
titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15;
d)
titolo V:
i)
capo 1, a eccezione dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera a);
ii)
capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettere f e g;
iii)
capo 3, a eccezione dell’articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e);
iv)
capi 7, 10, 14 e 21;
e)
titolo VI, a eccezione dell’articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l’articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti;
f)
titolo VII;
g)
titolo VIII, a eccezione dell’articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; e
h)
gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all’Euratom relativi all’infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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