Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 nov 2017
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo (1), in conformità dell’articolo 385 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia, ma solo nella misura in cui riguardino materie di competenza dell’Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I; b) titolo II: ; c) titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15; d) titolo V: i) capo 1, a eccezione dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera a); ii) capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettere f e g; iii) capo 3, a eccezione dell’articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e); iv) capi 7, 10, 14 e 21; e) titolo VI, a eccezione dell’articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l’articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti; f) titolo VII; g) titolo VIII, a eccezione dell’articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; e h) gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all’Euratom relativi all’infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Storico versioni

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