Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 nov 2017
Definizioni Ai fini della presente decisione: 1. per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS come definito al punto 4) dell', del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 2. per «esercizio finanziario» si intende il periodo di tempo in relazione al quale deve essere predisposta la contabilità obbligatoria o soggetta a revisione; 3. per «ammenda» si intende l'importo forfettario che il gestore dello SPIS è tenuto a versare a titolo di sanzione; 4. per «violazione» si intende qualsiasi inosservanza da parte del gestore dello SPIS degli obblighi che derivano dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 5. per «penalità di mora» si intendono somme di denaro che il gestore dello SPIS è tenuto a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre l'operatore dello SPIS a conformarsi agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Tali importi sono calcolati per ciascun giorno intero di protratta violazione a decorrere dalla notifica al gestore dello SPIS di una decisione che impone la cessazione dell'infrazione in conformità alla procedura stabilita dal secondo comma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98; 6. per «sanzione» si intendono tanto l'ammenda quanto la penalità di mora irrogate a seguito di un'infrazione; 7. per «fatturato» si intendono i ricavi generati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione; 8. per «valore dei pagamenti trattati» si intende il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente quello in cui si è verificata l'infrazione.
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