Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 nov 2017
Definizioni Ai fini della presente decisione: 1. per «autorità competente» si intende un'autorità competente secondo la definizione di cui al punto 5) dell', del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 2. per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS secondo la definizione di cui al punto 4) dell', del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 3. per «misura correttiva» si intende una misura correttiva secondo la definizione di cui al punto 44) dell', del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 4. per «inosservanza» si intende qualsiasi violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 5. per «sospetta inosservanza» si intendono ragionevoli motivi per sospettare che il gestore dello SPIS non abbia adempiuto a uno o più requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28), sulla base delle informazioni e della documentazione (inclusa l'autovalutazione fornita dal gestore dello SPIS) a disposizione dell'autorità competente; 6. per «perdurante inosservanza» si intende qualsiasi inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) confermata dal una verifica, ma a cui il gestore dello SPIS non ha posto rimedio in conformità al piano d'azione concordato con l'autorità competente entro il termine specificato da detta autorità; 7. per «progetto di verifica» si intende una relazione non ancora approvata dall'organo decisionale di un'autorità competente, che fornisce un'analisi preliminare delle regole, delle procedure e delle operazioni dello SPIS e degli incidenti o di ogni altro aspetto considerato importante per il funzionamento dello SPIS e indicante una sospetta inosservanza dei requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28); 8. per «verifica» si intende, ove la Banca centrale europea (BCE) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dal Consiglio direttivo o, ove una banca centrale nazionale (BCN) agisca in veste di autorità competente, una relazione approvata dall'organo decisionale competente di tale BCN e che indica il grado di conformità del gestore ai requisiti di sorveglianza stabiliti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2017/33) — Testo vigente | Portale Normativo