Art. 1

Modifiche

In vigore dal 10 ott 2017
Modifiche 1.   È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Remunerazione dei fondi di garanzia 1.   Per “fondi di garanzia” si intendono fondi costituiti dai partecipanti al sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare. 2.   I Fondi di garanzia sono remunerati al tasso sui depositi.»; 2.   Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.
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Modifiche (Art. 1 Decisione (UE) 2017/30) — Testo vigente | Portale Normativo