Art. 1
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In vigore dal 10 ott 2017
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1. È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Remunerazione dei fondi di garanzia
1. Per “fondi di garanzia” si intendono fondi costituiti dai partecipanti al sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare.
2. I Fondi di garanzia sono remunerati al tasso sui depositi.»;
2. Gli allegati I e II alla decisione BCE/2007/7 sono modificati conformemente all'allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2017:2081:oj#art-1