Art. 4

In vigore dal 13 set 2017
1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa. 2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista, ove necessario, una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5). 3.   La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) la precondizione di cui all'; b) il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI; e c) l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa. 4.   In linea di massima, il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. In linea di massima, il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata. 5.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o della cancellazione. 6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Repubblica di Moldova. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Repubblica di Moldova in quanto beneficiario finale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:1565:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo