Art. 1
In vigore dal 13 set 2017
1. L'Unione mette a disposizione della Repubblica di Moldova un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 100 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme del paese. Di detto importo massimo, fino a 60 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 40 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Repubblica di Moldova indicato nel programma dell'FMI.
2. Per finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari, a nome dell'Unione, per poi concederle a sua volta in prestito alla Repubblica di Moldova. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Repubblica di Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione, che include la DCFTA, concluso nell'ambito della PEV.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all', paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Repubblica di Moldova diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.
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