Art. 6

In vigore dal 25 ago 2017
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto. 2.   La Polonia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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