Art. 4
In vigore dal 25 ago 2017
1. La Polonia procede al recupero dell'aiuto di cui all' presso il beneficiario.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (73), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 (74).
Storico versioni
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