Art. 2

In vigore dal 27 lug 2017
1.   La Francia è tenuta a sopprimere l'esenzione dall'imposta sulle società di cui all'articolo I e ad assoggettare all'imposta sulle società le entità alle quali si applica l'esenzione. 2.   Il provvedimento con il quale la Francia adempie i propri obblighi derivanti dal paragrafo 1 deve essere adottato prima della fine dell'anno civile in corso alla data di notifica della presente decisione. Tale provvedimento deve applicarsi ai redditi generati dalle attività economiche generati al più tardi a partire dall'inizio dell'esercizio fiscale successivo all'adozione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2017/2116 — Testo vigente | Portale Normativo