Art. 1

In vigore dal 27 lug 2017
L'esenzione dall'imposta sulle società di cui beneficiano i porti autonomi (alcuni dei quali sono diventati grandi porti marittimi), le camere di commercio marittime, le camere di commercio e dell'industria che gestiscono impianti portuali, i comuni concessionari di attrezzature pubbliche di proprietà dello Stato situate nei porti marittimi nonché le imprese che possono subentrare nella gestione di tali attrezzature costituisce un aiuto di Stato.
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