Art. 2

In vigore dal 11 lug 2017
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica delle misure di cui all', paragrafo 2, primo comma, è a cura del segretariato OSCE. Esso svolge tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato OSCE.
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