Art. 1
In vigore dal 11 lug 2017
1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza, nonché un multilateralismo efficace a livello globale e regionale, l'Unione persegue i seguenti obiettivi:
a)
rafforzare la pace e la sicurezza nel vicinato dell'Unione attraverso la riduzione della minaccia rappresentata dal traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche nella regione dell'OSCE, in particolare in Ucraina;
b)
promuovere un multilateralismo efficace a livello regionale sostenendo l'azione dell'OSCE volta a rafforzare le capacità delle autorità competenti dell'Ucraina di prevenire il traffico illegale di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche in linea con gli obblighi derivanti dall'UNSCR 1540 (2004).
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure:
a)
migliorare il quadro normativo ucraino che disciplina sicurezza e protezione chimica;
b)
istituire un centro di riferimento nazionale ucraino per identificare le sostanze chimiche controllate e le sostanze tossiche;
c)
rafforzare i controlli sulla circolazione transfrontaliera di sostanze chimiche controllate e di sostanze tossiche.
Una descrizione particolareggiata delle misure di cui sopra figura nell'allegato.
Storico versioni
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