Art. 8
Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS
In vigore dal 4 lug 2017
Accordi tra l'Unione e PRIMA-IS
1. Sulla base di una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dell'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di tale regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell'Unione, un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.
2. L'accordo di delega di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso definisce, tra l'altro, quanto segue:
a)
le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente agli indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
b)
le prescrizioni per il contributo di PRIMA-IS relativamente al controllo di cui all'allegato III della decisione n. 2013/743/UE;
c)
gli indicatori di prestazione specifici correlati al funzionamento di PRIMA-IS;
d)
i rquisiti per PRIMA-IS relativi alla comunicazione di informazioni sui costi amministrativi e di cifre dettagliate concernenti l'attuazione di PRIMA;
e)
le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di diffusione e comunicazione;
f)
le modalità per l'approvazione o il rifiuto da parte della Commissione del progetto di piano di lavoro annuale, dei principi comuni di cui all', paragrafo 9, e dei requisiti in materia di comunicazione per gli Stati partecipanti, prima che siano adottati da PRIMA-IS; e
g)
le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di PRIMA-IS, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:1324:oj#art-8