Art. 6

Attività e attuazione di PRIMA

In vigore dal 4 lug 2017
Attività e attuazione di PRIMA 1.   PRIMA sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel suo piano di lavoro annuale, tramite: a) le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 finanziate da PRIMA-IS conformemente all' della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, in particolare: i) azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione; ii) azioni di coordinamento e di sostegno, incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto; b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, consistenti in: i) attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni; ii) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali. 2.   PRIMA è attuato sulla base di piani di lavoro annuali che includono le attività da avviare nel periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre di un dato anno («anno di riferimento»). PRIMA-IS adotta i piani di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i piani di lavoro annuali, sia PRIMA-IS che la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il piano di lavoro annuale a disposizione del pubblico. 3.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del piano di lavoro annuale per quell'anno. 4.   Se il piano di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1o gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il piano di lavoro annuale. Tuttavia, il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo piano di lavoro annuale. 5.   Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel piano di lavoro annuale. Il piano di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1. Il piano di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all', paragrafo 2, lettera b). 6.   I piani di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i piani di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali piani sono volti ad affrontare la questione dell'insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata. 7.   Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei piani di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2024. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2025. 8.   Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, possono essere incluse nel piano di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna inter pares indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS. 9.   Le attività previste dal piano di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all', paragrafo 1, sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VI del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 1290/2013, in particolare i principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione inter pares indipendente e selezione. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, le prescrizioni in materia di comunicazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività. 10.   Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le seguenti condizioni: a) le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi paesi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione nell'ambito del pertinente invito a presentare proposte, di cui: i) almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 e che non rientra nel punto ii); e ii) almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all', paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo; b) le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate con l'assistenza di almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'attuazione; c) le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata da PRIMA-IS e dovrebbe seguire tale classificazione. Gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte. Nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione. 11.   PRIMA-IS monitora e riferisce alla Commissione in merito all'attuazione di tutte le attività previste dal piano di lavoro annuale. 12.   Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse attuate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da altri soggetti che partecipano a un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente «[nome dell'attività] fa parte del programma PRIMA sostenuto dall'Unione europea».
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Attività e attuazione di PRIMA (Art. 6 Decisione (UE) 2017/1324) — Testo vigente | Portale Normativo